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La Severino se ne andrà prima di Tiramani?

TRIPPA PER I GATTI / 809 - Echeggia nella Valle un dubbio - Che, quello di Amleto, al confronto, è roba da TV Sorrisi e Canzoni - L'incognita Corte di Cassazione sulle Elezioni di Borgosesia - 

Ci saranno - e quali - le pene accessorie?

Valsesia e Valsessera

Borgosesia è uno dei sei Comuni della provincia di Vercelli (gli altri sono: Varallo Sesia, Civiasco, Saluggia, Ronsecco, Ghislarengo) che, nella prossima Primavera, dovrà rinnovare Sindaco e Consiglio Comunale.

Le vicende di queste ultime settimane (è successo tutto tra il 14 dicembre 2021 ed il 10 gennaio 2022: tutto, almeno per ora e comunque per i fini di questa analisi) permettono di esaminare anche quadri diversi da quello monocromatico e privo di pathos, finora appeso al piano nobile del Civico 1 di Piazza Martiri.

Ma andiamo con ordine.

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Con un’avvertenza: in questa occasione pare particolarmente opportuno separare nettamente i due diversi ordini di argomenti, che subito si presentano alla analisi.

Il primo riguarda l’esame delle “regole” imposte dall’impatto tra eventi giudiziari e quadro che chiameremmo delle compatibilità / incompatibilità o, meglio, opportunità / inopportunità elettorali.

Il secondo prende (prenderà in un altro momento, successivo), invece, in esame, la situazione politica venutasi a creare.

In questo articolo ci si occuperà solo del primo insieme di questioni.

Che già non è semplice da analizzare: anzi, diciamo subito che, pur essendo stati aiutati da Giuristi competenti, possiamo dire di avere capito con certezza soltanto che le variabili in gioco siano veramente molte e non tutte prevedibili nemmeno dagli esperti.

Anche per questo, dunque, meglio rimandare ad una successiva occasione l’esame della situazione politica vera e propria: in questa fase è importante evitare possibili confusioni.

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Sappiamo che, il giorno 14 dicembre scorso, i Giudici della Corte d’Appello di Torino hanno condannato alcuni ex Amministratori della Regione Piemonte a

pene detentive variamente determinate, così come le pene “accessorie”,

ritenendoli colpevoli del reato di peculato: nel caso, uso indebito di rimborsi spese posti a carico (secondo i Giudici: in modo illecito) dei rispettivi Gruppi Consiliari di appartenenza.

Bisogna partire da qui, cioè dall’elemento “esterno” alle normali dinamiche politiche comunali, per capire quali ipotesi siano ora sul tappeto; ipotesi che, altrimenti, non si sarebbero potute considerare tra quelle possibili: soprattutto, non sarebbe stato necessario.

Tra le personalità politiche condannate, infatti e come è noto, figura anche l’On. Paolo Tiramani, Deputato e Sindaco di Borgosesia: per lui la pena comminata è di un anno e cinque mesi di reclusione, con la pena accessoria della interdizione temporanea dai Pubblici Uffici.

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Il Pubblico Amministratore che si trovi in una simile situazione sa che, da quel momento, deve fare i conti con diverse variabili.

Cercheremo di riassumerle, per come crediamo di averle capite.

LA LEGGE SEVERINO

Il Lettore sa che uno dei provvedimenti più controversi del nostro Ordinamento sia la Legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

La norma prende, nel linguaggio comune, il nome del Ministro della Giustizia dell’epoca (2011 – 2013, Governo Monti), Paola Severino, che ne fu altresì il principale estensore.

Tra le altre disposizioni recate, vi è quella esplicita che prevede la sospensione dal loro incarico di quegli Amministratori Locali che incorrano in condanne, anche se non definitive ed a partire dal primo grado di giudizio, per reati contro la Pubblica Amministrazione.

E’ ovviamente molto importante distinguere tra le varie nozioni: un conto è la “sospensione”, un altro la “decadenza”, così come, per altri versi, si deve tenere conto della differenza tra ineleggibilità ed incandidabilità.

Vediamo, dunque, cosa potrebbe concretamente accadere: il condizionale è d’obbligo perché la materia è tutt’altro che chiara.

Il ruolo del Prefetto

Chi ha il potere di decidere la sospensione del Pubblico Amministratore?

Questo è un potere che la norma assegna al Prefetto.

Al quale il Giudice del procedimento, ovvero l’Ufficio del Pubblico Ministero, deve sicuramente trasmettere, notificare, il cosiddetto “dispositivo”, della sentenza di condanna e (su richiesta?) anche le successive “motivazioni”.

E’ noto, infatti, che (continuiamo con l’esempio concreto in esame) il giorno 14 dicembre sia stata pronunciata la sentenza di condanna, ma i Giudici si sono riservati 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza medesima.

Il Prefetto ha di fronte a sé più strade, la disponibilità di varie soluzioni.

La prima: può procedere, per comminare la sospensione (per un massimo di 18 mesi) sulla base della sola sentenza, quando notificata.

Oppure (la seconda) può attendere, per decidere, di leggere le motivazioni (quindi, di fatto, la decisione è differita di almeno tre mesi).

C’è ancora una terza possibilità, cioè quella di attendere che, su questo come su eventuali altri casi, si pronunci il Ministero dell’Interno, dettando istruzioni specifiche.

Il Giudizio di Legittimità Costituzionale

Alcune di queste variabili si appuntano, in particolare, su di una circostanza, che riassumiamo: il Prefetto Michele Tortora (in carica dal 2019 al 2021) già comminò allo stesso Tiramani una sospensione, per la prima fase di questo stesso filone giudiziario.

Ma i Legali di Tiramani sollevarono una eccezione di incostituzionalità della stessa “Legge Severino”.

Bisogna ricordare che un ricorso può essere presentato alla Corte Costituzionale solo se un Giudice valuta che non sia “campato per aria”, cioè valuta che ci siano dei buoni argomenti a supporto delle tesi dei ricorrenti.

Il Giudice ordinario, pertanto, non entra nel merito: ha il delicato compito di “pesare” la questione per rilevarne o no il “fumus boni iuris”.

Il Giudice adito da Tiramani e dai suoi Legali fu, all’epoca dei fatti, quello del Tribunale di Vercelli, che riconobbe come l’eccezione non fosse priva di fondamento e, così, ne stabilì il deferimento alla Consulta.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha, in questo momento, “sul tavolo” il fascicolo Tiramani, ma non per decidere se il Sindaco di Borgosesia sia colpevole o no di qualcosa: bensì per stabilire se la Legge Severino sia o no anticostituzionale.

Se decidesse per l’incostituzionalità della Legge Severino, è chiaro che ne decadrebbero (a Borgosesia ed in tutta Italia) gli effetti.

Se, invece, stabilisse che la Legge Severino è rispettosa dei princìpi dettati dalla Costituzione della Repubblica, allora – è il parere di molti Giuristi – “rivivrebbe”, a carico di Tiramani, la sospensione “Tortora”.

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Tutto ciò riguarda, però, come abbiamo detto, il primo “filone” giudiziario di “Rimborsopoli”.

Non è detto che potrebbe automaticamente “assorbire” l’iter (e, comunque, solo relativamente all’applicazione della Severino) dell’odierno procedimento.

Sicchè – ai fini pratici – ci potrebbe essere, appunto, materia per attendere da Roma un indirizzo alle Prefetture su come comportarsi.

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Il Referendum sulla Giustizia

Per quello che interessa i cittadini, non si può non tener conto dei tempi tecnici e di come questi impattino con lo scorrere dei giorni, mentre si è già iniziato il conto alla rovescia elettorale.

Ma, soprattutto, c’è un’ulteriore variabile che potrebbe rivelarsi decisiva: il Referendum sulla Giustizia proposto dalla Lega e dal Partito Radicale.

Come il Lettore sa, sono stati tutti ritenuti ammissibili i quesiti referendari sottoscritti da 700 mila cittadini e da almeno 5 Consigli Regionali.

Ciò significa che, nei prossimi mesi (non si sa ancora esattamente quando, però e, tra l’altro, Covid permettendo) il popolo italiano sarà chiamato alle urne per “riformare” vari aspetti dell’Ordinamento Giudiziario.

Tra i quesiti sottoposti al giudizio popolare c’è quello che vorrebbe l’abrogazione della stessa “Legge Severino”:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

Ed è chiaro che, se la Legge Severino fosse abolita, porterebbe con sé nel cestino della carta straccia tutte le altre scartoffie processuali / procedimentali in qualche modo ad essa correlate.

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DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Abbiamo visto che l’iter giudiziario della vicenda che ha portato alla condanna in Appello degli ex Amministratori regionali, sia tutt’altro che concluso.

Dal 14 dicembre in poi, i Giudici della Corte d’Appello di Torino hanno 90 giorni per depositare le “motivazioni” della sentenza.

Calendario alla mano (stando anche attenti che “novanta giorni” non vuol sempre dire “tre mesi” perché ci sono i mesi di 31 giorni) si va comunque a metà marzo.

Da quel momento in poi i Legali degli imputati hanno, a loro volta, 45 giorni per l’appello alla Corte di Cassazione.

Quindi, si arriva a fine aprile 2022 solo per il deposito del ricorso in appello.

Le elezioni amministrative sono previste tra aprile e maggio.

Covid permettendo.

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La scelta che l’attuale Sindaco di Borgosesia dovrà compiere, pertanto, sembra che debba “tecnicamente” tenere conto delle seguenti variabili, che non sono politiche.

Eccole.

Con un’ulteriore precisazione: nessuno può dire “entro” quale termine si pronuncerà la Corte.

Potrebbe essere un anno, come due: non si sa.

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Le variabili che dipendono dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione potrebbe confermare la condanna di secondo grado.

Potrebbe, altresì, a sua volta comminare (o, invece, modificare) le pene accessorie: interdizione dai Pubblici Uffici, per un certo periodo di tempo.

Significa che una persona non può, in quel lasso temporale, ricoprire incarichi, comunque costituiti, pubblici.

Se le pene accessorie fossero comminate (nella misura di un anno e 5 mesi, pari alla entità della condanna alla pena detentiva) porterebbero alla decadenza di Tiramani da qualsiasi posizione avesse nel frattempo conseguito, tanto comunale, quanto parlamentare.

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C’è, infine, anche la possibilità che la Corte di Cassazione accolga (totalmente o parzialmente) il ricorso presentato dai Legali degli imputati (di tutti o di alcuni: non si può sapere), sicchè gli effetti della nota sentenza del 14 dicembre sarebbero caducati o, comunque, modificati in modo che ora non si può prevedere.

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LA SCELTA

Infine, dunque, la scelta che l’On. Paolo Tiramani dovrà compiere, sembra essere quella di correre (e far correre) o no un rischio di decadenza legato alla eventuale conferma delle pene accessorie: vale la pena candidarmi, con buone possibilità di essere rieletto, per poi (forse) decadere in corso di mandato e mandare di nuovo il Comune di Borgosesia alle urne?

L’amletico dubbio capace (forse) di togliere il sonno al popolo che vive nella  Helsingør ai piedi del Rosa sembra, infine, essere questo.

Si candida o non si candida? That is the question!

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