VercelliOggi
Il primo quotidiano online della provincia di Vercelli
Valsesia e Valsessera
Per finanziare l'attività di Alpàa - Un totale di 150 mila euro in 2 anni

TRIPPA PER I GATTI / 870 - Finanza creativa - Il Comune di Varallo Sesia presta soldi - Finora non si era mai visto - Rimborso ad un anno, senza interessi - Che direbbe la Corte dei Conti?

Sempre al Comitato, altri finanziamenti con i fondi Covid - Confortano queste singolari decisioni i pareri tecnici favorevoli resi dai Giurisperiti

Diciamo subito che da fare ne avrebbe la Corte dei Conti, quando si dovesse occupare di Varallo e della fantasia che pare caratterizzare certi Atti amministrativi.

Oggi siamo alle prese con l’inedita funzione, per un Ente Locale, di “prestasoldi”.

Lontani anni luce da fenomeni usurari, perché questi soldi (non pochi, come vedremo) sono stati prestati ad interessi zero.

Sono dei cittadini.

E sono prestati senza interessi.

Ma andiamo con ordine.

***

Abbiamo detto di una funzione inedita, quella di prestare denaro pubblico, anche se, come dimostra anche questa vicenda, per chiunque è difficile arrivare primo assoluto.

Ci sono stati, pochi e subito rintuzzati, precedenti di Enti che hanno dato piccole anticipazioni ai Dipendenti.

Altri hanno – come in questo caso in provincia di Pisa: clicca qui – erogato alla

Municipalizzata in difficoltà il necessario per corrispondere una mensilità di stipendio, sempre ai Dipendenti.

Ma un prestito (anzi, due) rispettivamente di 50 mila euro e poi di 100 mila euro da rimborsare entro un anno ad un’associazione del tutto privata (e, che si sappia, che non è tenuta a pubblicare e depositare il proprio Bilancio) perché organizzi l’Alpàa, questo non si era ancora visto.

Nel corso di un precedente articolo – clicca qui –  abbiamo già illustrato il caso del Comune che si fa garante,

presso la Banca, di un prestito di 300 mila euro erogato all’Alpàa.

***

IL PRIMO PRESTITO, DA 50 MILA EURO

Ma qui si va oltre.

E’ il Comune di Varallo stesso che presta i soldi.

Dapprima, come sempre, leggiamo gli Atti integrali.

Il primo è la deliberazione della Giunta Comunale N. 177 DEL 15/12/2021 – leggi qui l’atto integrale – .

***

Si tratta di un documento significativo per più aspetti.

Il primo è un’ammissione abbastanza importante ed è, assai verosimilmente, il primo aspetto che potrebbe interessare la Magistratura Contabile.

Vi si dice (riassumiamo in linguaggio “non tecnico”): guardate, Signori cari, abbiamo già assegnato ad Alpàa un contributo di 160 mila euro.

Sapete dove li abbiamo presi i soldi?

Li abbiamo presi dal “fondone” Covid.

***

BREVE DIGRESSIONE SULL’USO DEI FONDI COVID PER QUESTE COSE: SI PUO’ SALTARE A PIE’ PARI, PERCHE’ NE RIPARLEREMO MEGLIO DOPO.

Ma questo aspetto (uso del fondo Covid) per finanziare quella che, pur con tutto il doveroso rispetto, pare assai difficile fare rientrare tra le attività che la Legge qualifica “funzioni fondamentali dei Comuni”, è solo uno dei due “corni” della questione.

Comunque, la cosa farà riflettere: l’organizzazione di Alpàa può considerarsi Funzione Fondamentale?

Ne parleremo tra poche righe. Ora stiamo all’attività di prestasoldi.

Fine della digressione.

***

TORNIAMO AL PRIMO PRESTITO

Nella delibera 177 del 15 dicembre 2021, si dice, dapprima dei primi 160 mila euro dati a fondo perduto.

Solo dopo si incomincia a parlare di questi ulteriori 50 mila euro che non sono più presi dal Fondone Covid e quindi si attingono da provvista ordinaria.

Forse perché la provvista ordinaria è già abbastanza prosciugata, si precisa: ma guardate, Signori cari, che questi ultimi 50 mila li dovranno restituire.

Però, con comodo: entro un anno.

***

Come sappiamo, l’Amministrazione Comunale di Varallo è supportata da due Tecnici validissimi, di prestigio assoluto, quali la Dottoressa Carmen Durio, la Posizione Organizzativa responsabile delle Finanze.

Ebbene, che parere ha dato la Dottoressa Durio rispetto a questo primo prestito?

Eccolo, cliccando qui: non ha dato nessun parere, perchè non c’era.

Era Assente.

Al suo posto si è espresso l’altro Tecnico di ineguagliabile competenza, un vero e proprio Giurisperito, la Dottoressa Mariella Rossini, Segretario Generale.

Della Dottoressa – di passaggio – si ricorda l’intemerata rivolta all’incauto Consigliere di Opposizione, Mario Casaccia, nel corso del primo Consiglio Comunale di questo mandato, il 20 giugno scorso: lei faccia il suo lavoro di Consigliere, io il mio di Tecnico!

L’ingenuo Casaccia si era permesso di esprimere un’opinione sulle premesse di un Atto in discussione.

Ecchecavoli.

Una sicurezza – quella del Giurisperito – certo corroborata dalla consapevolezza di quelle competenze che le potrebbero sovvenire in aiuto proprio nella illustrazione, alla Magistratura Contabile, della legittimità piena ed incontestabile di vari tra questi episodi.

***

E come è stato il secondo tra i pareri tecnici che devono confortare un’Amministrazione in procinto di approvare o non approvare un Atto?

E’ di intuitiva evidenza che sia stato positivo.

Positivo quello tecnico contabile, in sostituzione della Dottoressa Durio: ora vediamo l’altro, sempre espresso dalla Dottoressa Mariella Rossini.

Ma, si badi, anche in questo caso la Dottoressa ha dovuto fare una supplenza – leggi qui l’atto integrale – .

Perché, al suo posto ed in prima istanza, si sarebbe dovuta esprimere quella vera e propria “colonna” dell’Alpàa e, soprattutto, “magna pars” degli eventi culturali di Varallo, che è la Responsabile di settore, Dottoressa Lorena Brustio.

Assente anche Lorena Brustio Magna Pars?

No.

In questo caso hanno preferito non farla parlare.

Tenuta fuori perché – a detta della Dottoressa Rossini “in quanto potenzialmente in conflitto d’interesse sull’atto (…)”.

***

ANCORA UNA BREVE DIGRESSIONE SUL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI DI LORENA (MAGNA PARS) BRUSTIO – PER NON DIRE DI RICCARDO VALSESIA.

Ma perché Lorena Brustio Magna Pars dovrebbe trovarsi “potenzialmente in conflitto di interesse”?

E’ una cosa che, assai verosimilmente, potrebbero voler conoscere i Magistrati della Corte dei Conti, semmai si interessassero di questo caso.

Ai quali – ove chiedessero qualcosa in proposito – vogliamo credere si potrebbe, con certezza assoluta, escludere che L.B.M.P. intrattenesse rapporti di natura economica con l’Ente che organizza Alpàa.

Sia lei, sia l’altro Dipendente Comunale che è un po’ meno Magna, ma sempre Pars, il Dottor Riccardo Valsesia.

Del resto, sono, entrambe cose appena ovvie.

Infatti: se un Pubblico Dipendente dovesse mai lavorare per un privato, la circostanza dovrebbe essere (intanto, straordinaria e, poi, soprattutto) autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza.

Autorizzata, come è persino superfluo precisare, meglio se (di questi tempi) con un Atto, pubblico, ed opponibile.

Ed è qui che potrebbe aprirsi il capitolo delle spiegazioni (che certamente non mancherebbero, plausibili e logiche) da rendersi alla Corte, anche perché sul sito internet ufficiale del Comune, alla voce “Amministrazione Trasparente” ci sono gli incarichi retribuiti regolarmente autorizzati e conferiti ad una serie di altri Dipendenti, per varie e temporanee incombenze presso altri Enti.

Ma nulla che riguardi né LBMP né Riccardo Valsesia (meno) MP.

Quindi, perché in posizione “potenziale” (e dicesi: “potenziale”) di conflitto di interessi?

Vale la pena di osservare, di passaggio, che non figura tra gli incarichi esterni conferiti alla Dottoressa Brustio, Magna Pars della Cultura di Varallo, nemmeno quello presso la “Amministrazione Civile” del Sacro Monte.

Se non svolgono (entrambi) funzioni extra lavoro retribuite, perché dovrebbero essere in potenziale conflitto di interessi?

Sapran loro, ma dovrebbero saperlo un po’ tutti.

***

ORA IL SECONDO PRESTITO, QUESTA VOLTA DI 100 MILA EURO

Dunque, abbiamo visto il primo dei due prestiti concessi dal Comune di Varallo, con previsione di rimborso annuale, senza garanzia alcuna e, soprattutto, senza interessi, al Comitato organizzatore di Alpàa.

***

Ora vediamo il secondo.

Siamo già nel 2022 ed è in carica il nuovo Sindaco, Pietro Bondetti.

Che, il 6 luglio, convoca la Giunta per proporre quest’altro prestito di 100 mila euro all’Alpàa.

Leggi qui l’atto integrale

In questo articolo non ci si sofferma sulle motivazioni formali che, secondo la Giunta, giustificano il prestito.

Il motivo è presto detto: non è questa la sede.

Infatti, come già osservato dalle Opposizioni, nel corso dell’ultima riunione di Consiglio Comunale e Varallo, quella

tenutasi presso la Sede della Pro Loco – leggi qui –

è assai probabile che l’intera materia debba essere oggetto di un ripensamento, se, come tutti si augurano, la manifestazione dovrà andare avanti anche in futuro.

Non è questo, al momento, il punto, né questa la circostanza per trattarlo, con la necessaria dovizia di documenti a disposizione.

***

Dunque, torniamo al secondo prestito, questa volta non più di 50, ma di 100 mila euro.

Anche in questo caso il rimborso è ad un anno, anche in questo caso non sono previsti interessi a favore del Comune.

E’ citata (non è la prima volta che è prevista) la doverosità di una rendicontazione.

Ma, anche sulle rendicontazioni fornite o non fornite dal Comitato al Comune erogatore, non tarderanno ad essere pubblici i principali elementi certi.

***

In questo caso – leggi qui – la Dottoressa Durio c’è e dà parere favorevole

e, come in precedenza, anche in questo caso, è la Dottoressa Rossini a surrogare la Dottoressa Brustio.

Che non dà parere – leggi qui – in quanto sussisterebbe sempre il potenziale conflitto di interessi.

***

Dunque, l’osservatore esterno si domanda a quale titolo ed in quali tempi di lavoro dedichino quell’attività reputata così preziosa da meritare pubblici encomi, tanto Lorena Brustio MP, quanto il giovane Riccardo Valsesia (un po’ meno) MP.

***

SI POSSONO UTILIZZARE I FONDI COVID (IL COSIDDETTO “FONDONE”) PER FINANZIARE MANIFESTAZIONI COME ALPA’A?

Veniamo ora all’argomento che abbiamo lasciato poco sopra in sospeso.

Si possono usare i fondi Covid per finanziare manifestazioni come Alpàa?

Leggiamo cosa dice il Decreto Legge 34/2020 che ha istituito il cd fondone, riportando pari pari il

Titolo V

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 106  Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 

  1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo. All’onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265. (323)(325) (327)
  2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

3-bis.   In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”. (324)

***

Una volta chiarito che cosa sia e per quali motivi sia stato istituito il cosiddetto “Fondone”, non resta che vedere cosa si intenda per “Funzioni Fondamentali” degli Enti Locali.

Eccole, come le dettaglia il

COMMA 27 DELL’ART. 14, DL 78/2010, CHE ELENCA LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI:

  1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
  2. a)  organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  3. b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  4. c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  5. d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  6. e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  7. f)  l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (237)
  8. g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  9. h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  10. i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  11. l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica. 

***

Come si vede, niente che riguardi fiere, mercati, intrattenimenti musicali e non, turismo, street food, stand di espositori (se ci sono).

***

Eppure, se due luminari della Pubblica Amministrazione, una delle quali un vero e proprio Giurisperito, quali le Dottoresse Durio e Rossini hanno dato pareri favorevoli, si può stare sicuri che saprebbero essere convincenti anche qualora della questione dovesse occuparsi la Corte dei Conti.

Posted in Trippa per i gatti