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ASCOM VERCELLI - Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti      

I chiarimenti dell’Inps in merito alle istanze di rimborso e di compensazione

PiemonteOggi, Regione Piemonte, Vercelli Città

In relazione all’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, da c. 20 a c. 22-bis), si segnala che l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito alla istanze di rimborso e di compensazione.

In particolare, l’Istituto ha chiarito che le Strutture territoriali competenti provvederanno a compensare o rimborsare gli importi già versati e non dovuti per effetto dell’autorizzazione dell’esonero e che le relative richieste di rimborso e di compensazione potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, risultando ancora in corso le attività di verifica dei requisiti e di rilascio delle procedure di trasmissione delle istanze di riesame.

Istanze di rimborso

Ai fini dell’accoglimento delle istanze di restituzione delle somme versate, per le quali è stato concesso l’esonero contributivo, e del conseguente rimborso della contribuzione versata, è necessario che l’Inps completi tutte le verifiche in merito ai requisiti normativamente previsti dalla Legge di bilancio 2021 e dal Decreto ministeriale del 17.5.2021.

In merito alla presentazione delle istanze di rimborso, con il Messaggio in esame, l’Istituto ha chiarito quanto segue:

  • per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”;
  • i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.

Istanze di compensazione

Con riferimento alle istanze di compensazione, l’Inps ha invece specificato quanto segue:

  • per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti al riconoscimento dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione, nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.

In caso di ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, le stesse potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”;

  • i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti potranno presentare le istanze di compensazione soltanto dopo l’avvenuta

presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.


Per informazioni l’ufficio Rapporti di Lavoro è a Vostra disposizione: tel. 161.250045 – 0163-25804 – paghe.vercelli@ascomvc.it

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Redazione di Vercelli

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