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La percentuale da riconoscere come "premio" al Personale è stabilita da un Regolamento del 2018: che risulti, mai cambiato

TRIPPA PER I GATTI / 874 - Provincia Style - Incentivi ai Dipendenti per i Lavori Pubblici - E se i conti fossero "sballati" di 90 mila euro? - Leggiamo Atto per Atto e facciamo due calcoli

Potrebbe darsi che, nell'uso della calcolatrice, qualcosa fosse sfuggito: in più - Se così fosse, come fare per i soldi già distribuiti?

Si può chiamare “sistema premiante” e, di per sé, è sicuramente un modo intelligente per riconoscere, anche nelle Pubbliche Amministrazioni, il merito di chi lavora di più e ha più responsabilità. Di chi, mediante la propria elevata professionalità, assicura prestazioni di qualità e che fanno, in ultima analisi, anche risparmiare l’Ente pubblico.

Tutto bene.

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A questo sacrosanto principio pare ispirarsi una decisione della Provincia di Vercelli che, nell’anno 2018, istituisce il Fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche.

Come, peraltro, previsto dalla norma nazionale, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 113.

Leggiamo letteralmente qui di cosa si tratta.

“Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti solo per le attività riferibili a lavori, servizi o forniture affidati con gara. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione. Gli incentivi sono esclusi per le funzioni tecniche svolte per lavori, servizi e forniture affidati in base all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, ossia per gli per affidamenti diretti”.

Qui il ritaglio del testo interessato approvato dalla Provincia di Vercelli che,

di seguito, a questo link, mettiamo integralmente a disposizione del Lettore.

L’articolo che regola un po’ tutto è questo:

CAPO II – FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 3.

Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l’innovazione.

(Art.113 comma 2 del Codice)

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Da qui in avanti, la solita avvertenza, che è poi una preghiera per il Lettore che voglia conoscere come stiano le cose: la materia non è semplice ed occorrere leggere e soppesare un numero veramente elevato di atti.

Procederemo in questo modo: li metteremo a disposizione tutti in pdf in modo che, chi volesse, potrebbe procedere in proprio a fare questi conti.

Ma, per esemplificare, prenderemo a campione qualcuno degli atti “sicuramente giusti” ed altri che presentano – all’esame dei Tecnici che hanno collaborato con noi – scostamenti non comprensibili degli importi attribuiti (il premio) ad alcuni Dipendenti della Provincia.

Dunque, andiamo con ordine.

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COME SI CALCOLA IL PREMIO IN DENARO PER IL COLLABORATORE, QUANDO SI REALIZZANO OPERE PUBBLICHE

Dunque, un bel giorno, il Legislatore e, poi, a cascata, ogni singolo Ente e, quindi, anche la Provincia di Vercelli, dice: guardate Signori cari, siccome io Stato (Regione, Comune, Provincia) ho interesse che i miei Dipendenti lavorino con coscienza, buona volontà e, soprattutto, in caso di lavori pubblici o servizi particolarmente impegnativi, si impegnino al massimo anche nelle verifiche in ogni parte del procedimento, ho pensato (io Stato) di premiarli, se lavorano bene.

Come?

Semplice: se un’opera pubblica costa tot, (in linguaggio tecnico: l’importo dei lavori a base d’asta) io Stato (Regione, Provincia, Comune) riconosco ai miei Tecnici coinvolti nelle varie fasi della progettazione fino all’esecuzione di quelle opere una percentuale sull’importo a base d’asta.

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Di per sé, come abbiamo visto, una cosa certamente opportuna.

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Dunque, come sono calcolate queste percentuali e su quali lavori?

E qui (quali lavori) incominciano ad esserci divergenze di vedute o, almeno, incertezze interpretative.

Delle quali però non parleremo in questo articolo: non è questo il punto; le vedremo in un successivo e più approfondito esame.

Si tratta, però, di un altro problema reale sul tappeto, di un dubbio che andrà risolto.

Un dubbio che si manifesta, ad esempio, quando si parla di incentivi (percentuali) riconosciute solo per lavori messi in gara (art.2, comma 4)

“Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti solo per le attività riferibili a lavori, servizi o forniture affidati con gara. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione. Gli incentivi sono esclusi per le funzioni tecniche svolte per lavori, servizi e forniture affidati in base all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, ossia per gli per affidamenti diretti”.

Come ci si regola quando si assegnano singoli lavori compresi in un cosiddetto “accordo quadro”?

Cos’è l’accordo quadro? – Leggi qui.

Cioè lavori che per definizione non sono assegnati mediante gara, proprio perché, a monte, c’è l’accordo quadro?

Ma, come abbiamo visto, la domanda, per ora, è lì sospesa.

Di sicuro, non ci vorrebbe molto (siccome sono Atti della Provincia) a rendere più chiara, in un senso o nell’altro, la norma, con una nuova decisione, appunto interpretativa.

Ma stiamo, invece, al punto.

Che è: come si calcola questo premio?

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L’APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI, CHE DEFINISCE IL PREMIO PER I DIPENDENTI

Come abbiamo visto sopra, la parte decisiva, ai fini del calcolo di quanto spetta ai Dipendenti coinvolti nel processo di progettazione di opere pubbliche e servizi particolarmente complessi, è l’applicazione di differenti aliquote che si esprimono in percentuali. Sono altresì destinatari del beneficio, per esempio, non soltanto i dipendenti dell’Ufficio Tecnico, ma anche, eventualmente, quelli che preparano le gare e, insomma, chi effettivamente concorre, secondo le proprie funzioni, a che si arrivi al completamento dell’opera.

Rivediamole:

“La percentuale effettiva del fondo, di cui al comma 1, è calcolata sull’importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, in ogni caso al netto dell’I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

importo a base di gara fino ad euro 500.000 l’incentivo è attribuito in ragione del 2%;

importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l’incentivo è attribuito in ragione dell’1,8%;

importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l’incentivo è attribuito in ragione dell’1,6%;

importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l’incentivo è attribuito in ragione dell’1,4%;

importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l’incentivo è attribuito in ragione dell’1,2%”.

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Cioè: se un’opera costa tanto, la percentuale è più bassa.

Se costa meno, la percentuale che determina il premio è più alta.

Fin qui, di nuovo, tutto normale e comprensibile.

Se un lavoro dà luogo ad una base d’asta di 500 mila euro prendo il 2 per cento, cioè 10 mila euro.

Se, invece, un lavoro costa 5 milioni di euro, prendo “solo” l’1,4 per cento, cioè 70 mila euro.

Perché, se prendessi lo stesso due per cento, così come prendo per un lavoro piccolo, arriverei a 140 mila euro.

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E’ molto importante tenere ben presenti queste differenti aliquote: da 1,2 per cento, la minima per lavori grandi, al 2 per cento, la massima per lavori piccoli.

Perché, applicando l’una o l’altra in modo eventualmente difforme, “ballano” migliaia e persino decine di migliaia di euro.

Che, negli anni, danno luogo, sul complesso dei lavori pubblici della Provincia, a tanti soldi.

Come vedremo.

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SIAMO SICURI CHE I CALCOLI SIANO SEMPRE STATI GIUSTI?

Come abbiamo visto, è molto importante sapere se i conti siano sempre stati giusti, cioè se le percentuali applicate siano state quelle corrette, così da non dare luogo a scostamenti tra quanto dovuto e quanto percepito.

Vediamo alcuni esempi.

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GLI ATTI CHE SICURAMENTE RIPORTANO CONTEGGI GIUSTI.

Qui abbiamo l’esempio di un Atto che certamente espone una percentuale corretta, applicata all’ammontare dei lavori.

Andiamo, come sempre, con ordine.

Prendiamo la

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 DEL 24/07/2020 – clicca qui – .

Come si vede anche dagli importi evidenziati in azzurro, se un lavoro costa 750 mila euro, l’aliquota da applicarsi è dell’1,8 per cento e, così, l’incentivo è di 13.500 euro.

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Cliccando qui, ecco sei determine

che, secondo quanto stabilisce l’art. 3 del Regolamento, sono sicuramente giuste.

Può darsi che ce ne siano anche altre: se venissero fuori le pubblicheremmo volentieri.

Queste che, a detta degli Esperti, sono certamente giuste, sono redatte a cura dell’ Ing. Stefano Cerutti e del Tecnico Marco Crociani.  

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GLI ATTI CHE RIPORTANO APPARENTI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE DELL’ART.3

Come abbiamo fatto prima, prendiamo, invece, ora un atto che illustra l’applicazione di una percentuale apparentemente diversa da quella indicata dall’art. 3.

Leggiamo, ad esempio – clicca qui – la Determina 335 del 2020.

Come si vede nella parte evidenziata in rosso, l’importo dei lavori è pari ad oltre 2 milioni di euro.

Quindi, stando alla previsione dell’articolo 3 che abbiamo visto, si sarebbe dovuta applicare l’aliquota del 1,6 per cento.

E 1,6 applicato a 2.148.000 euro, darebbe luogo ad un incentivo di € 34.368.

L’atto allegato, invece, informa che è stata applicata l’aliquota del 2 per cento: così l’importo conseguente è di 42.960 euro, (anzi, ancora di più perché in determina è scritto 43.800 ) con uno scostamento rispetto alla previsione dell’1,6 per cento pari ad euro 8.592 in più a beneficio dei tecnici interessati.

Hanno redatto questa determina l’Ing. Marco Acerbo che ha validato il lavoro del Tecnico / Istruttore Rachele Mantovani.

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Gli Atti che recano uno scostamento di questo genere, con apparentemente maggiori importi riconosciuti a beneficio dei Tecnici della Provincia, importi di cui non si comprende la corrispondenza con la previsione dell’articolo 3 del regolamento, sono molti.

Alleghiamo tutti quelli che abbiamo trovato in questo pdf unico, di oltre 300 pagine.

Il Lettore può leggere uno per uno e fare i conti.

Se i calcoli fossero tutti da rifare, lo scostamento complessivo darebbe luogo ad una somma di circa 90 mila euro.

Una (gran) parte di questi già erogati ed altra parte ancora da erogare.

Ovviamente, non è possibile escludere una variabile: cioè che qualche provvedimento deliberativo successivo al 2018 avesse modificato quel Regolamento, in tutto o in parte o, ancora, consentendo deroghe o l’applicazione di altri parametri in ragione di variabili ulteriori.

Ma nulla di tutto questo abbiamo trovato: che non l’abbiamo trovato noi non significa che non esista. Solo che non si trova.

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Si tratta di un argomento sicuramente meritevole di approfondimento.

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