L’Agenzia quantifica l’entità del beneficio spettante per i consumi dei veicoli pesanti del quarto trimestre 2021 e ne indica le modalità di fruizione, confermando l’esclusione anche dei veicoli Euro 4 dalla platea dei possibili beneficiari.
Con nota prot. 490021/RU del 21 dicembre u.s. www.ilcommercio.net/wp-content/uploads/2022/01/Allegato-49-ITLM-Nota-Dogane.pdf l’Agenzia delle Dogane illustra le modalità con cui le imprese di autotrasporto titolate possono richiedere il rimborso dell’accise per l’utilizzo di gasolio commerciale per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre del corrente anno.
La domanda può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022, seguendo la procedura illustrata nella Nota in commento.
Il beneficio previsto è di euro 214,18 ogni mille litri di prodotto consumato, nel limite di 1 litro di gasolio per chilometro percorso quale valore massimo su cui si può richiedere il beneficio per ogni veicolo.
Si evidenzia che in attuazione di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 630, L. n. 160/2019) per la graduale riduzione dell’ambito di operatività del rimborso dell’accise, dall’anno corrente sono esclusi dal beneficio i veicoli euro 4 e inferiori.
Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023.
Si rimanda alla lettura della circolare per ulteriori dettagli su quanto sinteticamente riportato e su altri aspetti relativi alle modalità di presentazione della domanda di rimborso.
Per informazioni: tel. 0161.250045 – info@ascomvc.it
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Redazione di Vercelli