E’ stata emessa in data odierna, l’ordinanza prefettizia concernente
il divieto di vendita e somministrazione di sostanze alcoliche e divieto di
vendita di bevande in contenitori idonei all’offesa.
VISTE le proprie precedenti ordinanze con le quali è
stata disciplinata ogni idonea misura per assicurare il sereno svolgimento delle partite di
calcio concernenti la Società “F.C.PRO VERCELLI 1892 SRL” per le stagioni
calcistiche dal 2011/2012 al 2018/2019;
RILEVATO che anche per la stagione calcistica
2019//2020 la predetta Società sportiva disputerà gli incontri di calcio della
Tim Cup (Coppa Italia), quelli del campionato di serie C nonché incontri
amichevoli e che gli stessi si svolgeranno presso lo Stadio Comunale “Silvio
Piola”, sito nel centro della città di Vercelli, richiamando un numeroso
pubblico, tra cui folti gruppi di sostenitori delle squadre ospiti;
CONSIDERATO, inoltre, che la società A.C.
Gozzano s.r.l. ha chiesto, con nota datata 11 giugno u.s., il nulla osta
all’utilizzo del locale Stadio per la stagione sportiva 2019/2020, attesa
l’indisponibilità dell’impianto sportivo della propria città “Alfredo
d’Albertas” e che, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi il 13 giugno u.s. è stato espresso
unanimemente parere favorevole;
RILEVATO, altresì, che appare opportuno
intervenire, tra l’altro, anche in materia di consumo di sostanze alcoliche che
possono incidere sulla condotta e sui comportamenti dei cittadini partecipanti
alle manifestazioni sportive, accentuando il rischio della commissione di atti
di violenza;
CONSIDERATO che la vendita di bevande in contenitori
idonei all’offesa delle persone può anch’essa favorire la commissione di atti
di violenza in quanto utilizzabili come corpi contundenti;
SENTITO il Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica nel corso della cui riunione, tenutasi in data 20 agosto
2019, sono state approfondite le problematiche sopraevidenziate, concordando
l’adozione di analoga ordinanza anche per la stagione calcistica 2019/2020;
RILEVATO, pertanto, che al fine di assicurare il
sereno svolgimento della manifestazione sportiva, si rende necessario adottare
ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica, anche attraverso adeguate misure di prevenzione in tema di consumo di
sostanze alcoliche e di vendita di bevande in contenitori idonei all’offesa
delle persone;
VISTA la determinazione n.14/2010 del 17 marzo 2010
dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;
RILEVATO, pertanto, che sussistono i presupposti
per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dal TULPS approvato con R.D.
18.6.1931, n.773 e, in particolare, l’articolo 2 del predetto Testo Unico;
ORDINA
In occasione di tutti gli incontri di calcio valevoli per
la Tim Cup (Coppa Italia), quelli del campionato di serie C nonché incontri
amichevoli, che verranno disputati presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli
dalle società calcistiche ProVercelli 1892 e A.C. Gozzano, si prescrive quanto segue:
· durante la stagione calcistica 2019/2020,
all’interno dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli, sono vietate
l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto e la cessione,
anche a titolo gratuito, ed il consumo di bevande alcoliche
con gradazione volumetrica superiore a 0,5%.
Il medesimo divieto opera, escluso quello per il consumo,
nei confronti di bevande non alcoliche contenute in lattine, bottiglie di vetro
o plastica e involucri di cartone o tetrapack. La vendita di bevande non alcoliche
sarà pertanto consentita, esclusivamente, in bicchieri di carta o plastica
leggera.
· i divieti relativi alle bevande alcoliche, ivi compreso
il consumo, e le modalità di mescita delle bevande non alcoliche previsti nel
precedente punto 1) trovano applicazione, a partire dalle due ore antecedenti
la partita e fino un’ora dopo il termine dell’incontro, anche nelle aree
immediatamente adiacenti lo stadio. Il medesimo divieto opera anche per gli
esercizi in forma fissa e ambulante, i circoli privati, i punti vendita della
grande distribuzione, i mercati comunali, ubicati nell’area urbana ricompresa
nel perimetro costituito dalle seguenti strade e/o piazze della Città di
Vercelli e di cui all’allegata mappa:
Piazza
Solferino
Viale
Rimembranza
Via
Benadir
Via
Derna
Piazza
Cesare Battisti
Via
Giovine Italia
Largo
d’Azzo
Via XX
Settembre
Corso
De Gregori
3)
sono esclusi dai divieti indicati nel precedente punto 2) gli esercizi di
ristorazione per quanto concerne la somministrazione di bevande, che dovrà
essere comunque moderata ove riguardi soggetti interessati alla manifestazione,
effettuata al tavolo congiuntamente ai pasti;
4) è comunque vietato, nelle fasce orarie d’interesse, a
tutti i soggetti interessati alla manifestazione, di consumare e di detenere, a
qualsiasi titolo, i prodotti di cui ai punti precedenti.
Il mantenimento degli effetti del presente provvedimento sarà
valutato ogni qual volta se ne evidenziasse la necessità, sentito il Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Il Questore di Vercelli è incaricato della
notifica e dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale viene altresì
trasmessa, per le medesime finalità, al Comando Polizia Municipale di Vercelli,
nonché alle Associazioni di categoria. Del contenuto del presente provvedimento
è data notizia anche attraverso gli organi di informazione.
Gli Ufficiali e gli Agenti di PS cureranno la vigilanza
sull’ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i
termini di legge nei confronti dei trasgressori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
20 agosto 2019
Il Viceprefetto Vicario in s.v.
(Savastano)
Redazione Vercelli