Il Prof. Vittorio Barosio -
Il Comune di San Germano Vercellese, nell’agosto del 2017, aveva
deciso di vietare ai chiunque avesse immobili del proprio territorio, di
affittarli ad Enti che si occupassero di accoglienza di richiedenti asilo.
Decisione che aveva immediatamente suscitato le critiche dei
Radicali italiani.
Che presentarono ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte,
avverso e per l’annullamento della Deliberazione del Comune.
Oggi la Sentenza del Tar Piemonte, che accoglie il ricorso e dà
torto all’Amministrazione Comunale.
Nel collegio difensivo dei ricorrenti l’Avvocato vercellese
Gabriele Molinari.
Ecco il commento dell’Associazione “Adelaide Aglietta”,
promotrice del ricorso.
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L’Associazione
Radicale “Adelaide Aglietta” ( con Igor Boni e Roswitha Flaibani ) e Marco
Faccioli sono molto lieti di informare che il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso proposto per loro
conto dal prof. avv. Vittorio Barosio e dagli avvocati Gabriele Molinari e
Marco Briccarello contro la deliberazione della Giunta comunale di San Germano
Vercellese 9.8.2017, n. 72, avente ad oggetto “la tutela del territorio sangermanese dall’invasione/immigrazioni delle
popolazioni africane e non solo”.
Con la
sentenza 9.1.2020, n. 30, il T.A.R. Piemonte ha annullato la suddetta
deliberazione e ha condannato il
Comune di San Germano al pagamento delle spese processuali. In particolare, il
medesimo T.A.R. ha integralmente accolto le tesi degli avvocati Barosio,
Molinari e Briccarello e ha espressamente stabilito che – oltre al “difetto
di competenza” della Giunta comunale per l’adozione di un atto di tipo
regolamentare – nel caso di specie “il potere così come esercitato dal
Comune di San Germano Vercellese (introduzione di plurimi
obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori,
gestori di beni immobili siti nel Comune di San Germano Vercellese che
intendono impegnarsi nell’accoglienza di immigrati e previsione di una
sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi nel
caso di violazione di tali obblighi) non è previsto da
alcuna disposizione di legge”.
In
sostanza, condividendo le argomentazioni rese dal collegio difensivo dei
ricorrenti, il Giudice amministrativo ha rilevato che, con la delibera in
questione, il Comune ha esercitato un potere che non gli competeva e ha agito
in assenza della necessaria copertura legislativa.
La
sentenza di cui si tratta ha dunque un grande valore perché elimina
dall’ordinamento un atto amministrativo profondamente ingiusto e lesivo per
le pratiche di accoglienza dei cittadini richiedenti asilo nel nostro Paese
(definiti, nelle delibera impugnata, come “profughi
/ clandestini”).