Il Sindaco Angelo Cappuccio
(m.a.) – Le nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, sono state introdotte dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione (ovvero lo spostamento di competenza da un organo all’altro) ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Le principali novità (a precise condizioni) sono due:
• Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
• Separazioni e divorzi davanti all’avvocato.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (ai sensi dell’art. 12)
A decorrere dall’11/12/2014 l’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza di un Avvocato è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 gg. dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso, al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato (ai sensi dell’art. 6)
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
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